Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27
agosto 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 marzo e del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attivita' produttive e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo»,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo
le parole: «36, comma 8-ter,», sono inserite le seguenti: «36-bis,
commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies,
comma 2,»;
b) dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1,
2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4,
36-quinquies, comma 1.».
2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».
Art. 2.
1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE» sono aggiunte le seguenti: «2001/45/CE».
Art. 3.
1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Art. 4.
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c)
viene aggiunta la seguente:
«c-bis) lavoro in quota: attivita'
lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota). - 1. Il datore di lavoro, nei casi
in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo
scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
a)
priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e
ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il
tipo piu' idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata
dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in
caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme,
impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di
caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una
scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre
attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e' giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle
caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare.
4. Il
datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto,
soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta
che il lavoro puo' essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di
un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti
che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un
sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei
rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere
ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure
atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di
protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una
configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da
luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali
lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a
pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione
di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di
sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali
misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di
natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori
temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
delle scale a pioli). - 1. Il datore di lavoro assicura che le scale
a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita' durante
l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili
devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b)
le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione
delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento
di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli
portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le
scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza
oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa
sicura;
e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a
sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari
elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente
prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a
pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa
sicura.
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
dei ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un
calcolo di resistenza e di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di
impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili
specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di
impiego.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al
comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV, V
e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della
complessita' del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano
di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo
a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo
scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito tramite
fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo,
oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i
piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita' portante
sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) dispositivi
appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote
durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e
la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del
lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire
un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio
degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo spostamento degli elementi
componenti durante l'uso, nonche' la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli
elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad
evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante
le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso
alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi
siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad
opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di
montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza
durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio
con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione
dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di
sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli
alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico
ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. In sede
di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei
corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno svolto per almeno due anni attivita' di montaggio smontaggio o
trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di
cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di
formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti
l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi). -
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi in conformita' ai seguenti requisiti:
a) sistema
comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la
discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo
ausiliario (fune di sicurezza). E' ammesso l'uso di una fune in circostanze
eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso e
se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b)
lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di
sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e
discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso
in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di
sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue
gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori
utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al
sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e
sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere
il lavoratore in caso di necessita'. Il programma dei lavori definisce un piano
di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale,
le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli
operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di
lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i
luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza
competente per territorio di compatibilita' ai criteri di cui all'articolo
36-bis, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La
formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei
dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture
naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i
rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le
procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e
province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi.
5. I
lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto
per almeno 2 anni attivita' con impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro
i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Art. 6.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.