Le attività di controllo e i compiti delle Commissioni di Vigilanza
sono finalizzati a garantire il rispetto delle norme di sicurezza.
La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.LL.P.S.)
è istituita presso ogni sede prefettizia con il compito di esprimere
parere favorevole o contrario all'esercizio di qualsiasi attività
di pubblico spettacolo che preveda una presenza di almeno 100 persone oltre
al personale di servizio.
I compiti e le responsabilità degli
organizzatori
Al fine di attivare la Commissione in tempo utile per il completamento delle
varie fasi previste dall'iter burocratico - amministrativo, è necessario
che gli organizzatori presentino al Sindaco del Comune interessato la
documentazione da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza con
un anticipo di almeno cinque o sei settimane rispetto alla data prevista
della manifestazione. Detta documentazione deve riguardare essenzialmente
gli aspetti legati alla sicurezza del pubblico sia durante il normale svolgimento
dello spettacolo sia in caso di emergenza, e consiste dei seguenti elaborati:
-
Un progetto generale dell'allestimento in cui si evidenzino: la collocazione
dell'area prevista per la manifestazione e i collegamenti con la pubblica
viabilità; la disposizione delle eventuali strutture (tendoni, palco,
attrezzistica scenografica...); tutte le misure di prevenzione incendi adottate,
(vie di transito e di fuga, mezzi d'estinzione...); le linee principali
dell'impianto elettrico e di illuminazione, la dotazione di servizi igienici
e accessori (ricordarsi dei portatori di handicap).
-
I disegni esecutivi delle strutture di prevista istallazione completi di
calcoli statici e istruzioni per il corretto montaggio delle stesse;
-
Gli schemi e i calcoli di progetto per l'impianto elettrico, nonché
la distanza dei materiali utilizzati.
-
I certificati di omologazione (in originale o copia autenticata) per la classe
di reazione al fuoco dei materiali strutturali e di arredo previsti.
-
Una relazione tecnica generale in cui vengano descritti compiutamente: la
data, la durata e il tipo di manifestazione, la presenza di pubblico prevista,
le misure tecniche e organizzative previste per la gestione ordinaria e di
emergenza dell'evento, i nomi delle persone incaricate di svolgere il servizio
di prevenzione e protezione, eventuali accorgimenti e/o istruzioni specifiche
per l'allestimento della manifestazione.
La documentazione sopra elencata viene sottoposta all'esame della Commissione,
la quale, essendo composta dai rappresentanti dei diversi organi di vigilanza
competenti, esprimerà un parere complessivo (corredato da una serie
di prescrizioni da mettere in atto) e lo comunicherà al Sindaco del
Comune interessato per la notifica agli organizzatori. E' evidente
che l'allestimento della manifestazione dovrà essere eseguito seguendo
fedelmente le linee di progetto presentate alla Commissione integrate con
le prescrizioni date da quest'ultima. Ultimati i lavori di allestimento
(e quindi nell'imminenza della manifestazione), gli organizzatori dovranno
acquisire tutte le certificazioni riguardanti le istallazioni presenti, in
particolare:
-
I certificati di collaudo statico delle strutture e le dichiarazioni
di conformità degli impianti;
-
I certificati di omologazione delle apparecchiature soggette (valvole di
sicurezza per impianti a pressione, impianto di messa a terra, impianto termico
con potenza superiore a 35kW...);
-
I certificati di verifica semestrale per i mezzi d'estinzione.
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I compiti e le funzioni della
Commissione
Premesso che l'effettiva Autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo
viene rilasciato dal Sindaco del Comune interessato e che la Commissione
viene interpellato a scopo consultivo, le modalità di espletamento
delle procedure di verifica (quelle eseguite a lavori finiti) possono essere
fondamentalmente due:
-
Una visita ispettiva da parte della stessa Commissione di Vigilanza (come
di norma accade per i locali di pubblico spettacolo permanenti;
-
Una visita ispettiva da parte di una Commissione locale costituita dal Sindaco
(o suo delegato), da un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl,
da un rappresentante dei W.FF. e da uno o più esperti tecnici incaricati
dal Sindaco (caso più frequente per gli spettacoli temporanei).
Le operazioni di sopralluogo si svolgono in maniera equivalente nei due casi
e si articolano in due casi fondamentali: acquisizione e verifica delle
certificazioni e delle dichiarazioni relative alle istallazioni presenti
(rilasciate ovviamente da soggetti abilitati a farlo): verifica delle
congruità di quanto realizzato con le indicazioni di progetto e con
le prescrizioni della Commissione. La severità e il livello
di dettaglio con cui si procede alle verifiche dipendono ovviamente da fattori
umani non generalizzabili, ma è importante ricordare che in ogni caso
l'approccio sarà di tipo multidisciplinare, ovvero inteso ad appurare
le condizioni di sicurezza dell'allestimento nel suo complesso; è
altrettanto ovvio che non sempre sarà possibile procedere con verifiche
particolarmente approfondite (si pensi, per esempio, alle verifiche di
stabilità strutturale o di comportamento al fuoco) in quanto alcune
di queste risulterebbero addirittura distruttive; d'altro canto, esistendo
una documentazione di progetto di cui è già stata valutata
la correttezza, l'ispettore potrà accontentarsi di verificare se tutte
le istallazioni rispettano scrupolosamente tale progetto. Nell'ipotesi
che tutte le verifiche abbiano esito positivo, il Sindaco si trova nelle
condizioni di poter tranquillamente rilasciare l'Autorizzazione allo svolgimento
della manifestazione, fermo restando le altre disposizioni che è tenuto
a far rispettare in materia di pubblica sicurezza e di tutela dei cittadini
indirettamente coinvolti dall'evento. Uno dei motivi che più
spesso sono origine di contenzioso è sicuramente l'inquinamento acustico
prodotto dagli eventi live. Come è noto, la normativa vigente
in materia di tutela dei cittadini nei confronti dell'inquinamento acustico
è in una fase introduttiva, dal momento che i decreti attuativi della
Legge Quadro 447-95 sono in corso di emanazione; detta normativa non contempla
esplicitamente gli eventi sporadici quali possono essere gli spettacoli live
(se però non si susseguono con frequenza eccessiva) ed è anche
vero che la materia nel suo complesso viene ancora molto dibattuta specialmente
per quanto attiene alla sua applicabilità nei diversi casi.
Generalmente, data la limitata durata dell'evento e la sua sporadicità,
l'Autorizzazione viene rilasciata in deroga ai limiti di emissione previsti
dalla Legge, è chiaro però che i Comuni hanno l'obbligo (quanto
meno morale) di identificare aree destinate alle manifestazioni temporanee
laddove non arrechino disturbo a zone tutelate (aree ospedaliere, case di
riposo, centri storici) e che nel programma tali manifestazioni tengano nel
dovuto conto eventuali concomitanze e incompatibilità.
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